Superbonus al 110% nei condomìni fino al 2023, compresi gli interventi trainati

Nei condomìni il Superbonus sarà al 110% fino a tutto il 2023, poi calerà al 70% per tutto il 2024 e si fermerà 65% nel corso del 2025. Stesso «décalage» anche per gli interventi cosiddetti «trainati», effettuati dai condòmini all’interno degli appartamenti. Il disegno di legge di Bilancio nel passaggio al Senato (dove è stato approvato il 23 dicembre) ha subìto molte modifiche, tra queste una correzione mantiene in vita gli interventi «trainati» fino al 2025.

La Manovra 2022 approda in Aula alla Camera nel pomeriggio del 28 dicembre e non vi è spazio per ulteriori modifiche in quanto, come è noto, la legge di Bilancio deve entrare in vigore il 1° gennaio.

Il testo uscito dal Consiglio dei Ministri – va ricordato – escludeva la proroga per i lavori «trainati». La questione era emersa in un question time in Commissione Finanze alla Camera, quando il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, aveva fornito delucidazioni sulle proroghe contenute nel disegno di legge di Bilancio (Per approfondimenti si rimanda all’articolo Superbonus, nei condomìni la proroga al 2025 vale solo per gli interventi “trainanti”).

Dopo i lavori parlamentari, o meglio con la nuova versione del Ddl su cui il Governo ha posto in Senato la questione di fiducia, è stato dissipato ogni dubbio: per i condomìni, per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e per i lavori effettuati dalle onlus, il Superbonus spetta nella misura del 110% fino al 2023, poi scende al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Stessa sorte tocca agli interventi «trainati» abbinati agli interventi «trainanti», «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione».

Dunque, il «décalage» dal 110 al 65 per cento vale anche per gli interventi «trainati» effettuati all’interno degli appartamenti che compongono il condominio o ubicati in edifici da due a quattro unità immobiliari. Vale anche per i lavori «trainati» effettuati, sempre in abbinamento a quelli «trainanti», da persone fisiche nell’ambito di lavori realizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Quanto alle ville unifamiliari e alle unità indipendenti con accesso autonomo, il Superbonus resta al 110% ma si ferma al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuativi lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Rispetto al testo iniziale, vengono meno il tetto Isee e la proroga per chi avesse presentato la Cila entro una scadenza predefinita.

Per gli Iacp e le cooperative di abitazione la detrazione al 110% (interventi «trainati» e «trainanti») può essere mantenuta in vita fino al 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 i lavori raggiungono quota 60%. In caso contrario, la maxi-agevolazione si ferma al 30 giugno 2023.

Per i Comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus al 110% spetta fino al 31 dicembre 2025.